La nozione di “occasione di lavoro” nell’infortunio del lavoratore

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9913 del 13 maggio 2016, ha ribadito i principi che devono essere seguiti nel determinare la riconducibilità all’”occasione di lavoro” dell’infortunio occorso al lavoratore.

In particolare, secondo la Corte, affinché l’infortunio sia indennizzabile da parte dell’INAIL, non è necessario che sia avvenuto nell’espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto  durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie.

Nel caso di specie, il lavoratore (portiere di uno stabile) stava svolgendo le attività di pulizia ed era in possesso delle chiavi del locale in cui è avvenuto l’infortunio; circostanze che dimostrano in modo incontestabile la ricollegabilità dell’infortunio al soddisfacimento delle esigenze lavorative.