La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza n. 263 del 10 marzo 2016, ha precisato che il regime di inoppugnabilità del verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale – ai sensi e per gli effetti dell’ultimo comma dell’art. 2113 c.c. – si applica solo ove l’accordo, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore, sia stato raggiunto attraverso un’assistenza effettiva da parte di esponenti dell’organizzazione sindacale, che non deve limitarsi ad una mera presenza fisica.
Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno ritenuto non sussistenti i requisiti di una conciliazione in sede “protetta”, in quanto nel verbale mancava la prova del raggiungimento di una intesa tra datore di lavoro e lavoratore a seguito di un’effettiva assistenza di quest’ultimo da parte del rappresentante sindacale, né risultava che il lavoratore fosse stato coinvolto nella trattativa e reso edotto dei pro e dei contro delle diverse opzioni riconosciutegli dalla legge.