Nell’ambito di un procedimento disciplinare non è richiesta la presenza di tutti i membri del collegio per l’audizione del lavoratore

Con sentenza n. 8245 del 26 aprile 2016, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità di un licenziamento intimato nei confronti di un lavoratore all’esito di un procedimento disciplinare che prevedeva l’audizione dello stesso lavoratore da parte di un organo collegiale alla presenza di due membri su tre. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “ un collegio deve intendersi come perfetto – ossia che prevede la necessaria presenza di tutti i membri della commissione – solo quando la legge, esplicitamente o implicitamente, lo disponga”. Peraltro, ha proseguito la Corte “in un collegio perfetto la presenza di tutti i suoi componenti è necessaria soltanto per le attività decisorie e non anche per quelle preparatorie, istruttorie e strumentali verificabili a posteriori dall’intero consesso”.  Sulla base di tale statuizione, secondo la Corte di legittimità, nel caso di specie, il collegio composto da due soli membri ben poteva operare nella fase istruttoria per raccogliere le difese del lavoratore, anche senza la contemporanea presenza di tutti i suoi componenti, non avendo, in tal caso, violato in alcun modo il diritto di difesa del lavoratore incolpato.