Con la sentenza n. 9680 dell’11 maggio 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che l’utilizzo anomalo di una tessera “fedeltà” da parte del lavoratore è da qualificare come comportamento di immediata conoscibilità da parte della società datrice e, dunque, il relativo procedimento disciplinare deve essere attivato tempestivamente.
Nel caso di specie, il lavoratore, addetto alla cassa di un supermercato, aveva fatto un uso improprio della carta “fedeltà” attribuendosi punti premio derivanti dagli acquisti effettuati da terze persone (peraltro, a lui era derivato un irrilevante vantaggio economico) e il datore di lavoro aveva attivato il procedimento disciplinare solo dopo 4 mesi.
La Suprema Corte ha, pertanto, ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale di ritenere tardiva la contestazione disciplinare, in quanto il comportamento del lavoratore era stato di immediata conoscibilità da parte dell’azienda.