Co.co.pro e indicazione del progetto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7716 del 19 aprile 2016, con riferimento alla disciplina previgente al D.lgs. n. 81/2015, ha affermato che, nel contratto di lavoro a progetto, l’indicazione del “progetto o programma di lavoro” può desumersi anche dall’interpretazione complessiva del contratto, cui le parti hanno fatto riferimento per la regolazione del rapporto.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che l’attività assegnata al lavoratore nel contratto a progetto, ossia di “svolgimento delle attività relative all’accoglienza, all’informazione ed all’assistenza utenti, oltre che alla raccolta dei dati cartacei prodotti all’interno dei Centri orientamenti locali”, fosse sufficientemente determinata e compatibile con la disciplina prevista dall’art. 61 D.Lgs. n. 276/2003, essendo, ad avviso della stessa Corte,”una attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un risultato finale”. In altri termini, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che, nella fattispecie, il rapporto poteva ritenersi valido e non essere ricondotto a subordinazione, in quanto dal contratto si desumevano gli obiettivi economico-sociali che il committente si era prefissato di ottenere utilizzando la collaborazione.

Si ricorda che, dal 25 giugno 2015, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015, sono stati abrogati i contratti di lavoro a progetto, mentre quelli già in corso a tale data, possono essere eseguiti fino alla scadenza naturale.