La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7433 del 14 aprile 2016, ha statuito l’illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto di un lavoratore in malattia che aveva richiesto la fruizione delle ferie maturate e non godute allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, gravando sul datore di lavoro l’onere di provare le ragioni organizzative ostative alla concessione delle ferie, nonché di aver tenuto conto del fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la perdita del posto di lavoro secondo i canoni di correttezza e buona fede.
Sempre in materia di licenziamento per superamento del periodo di comporto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8707 del 3 maggio 2016, ha ribadito che il licenziamento per superamento del periodo di comporto può avvenire senza bisogno di una contestazione specifica delle assenze del lavoratore, essendo sufficiente un riferimento generico, come il numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo.
In applicazione di tale principio, nel caso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice per aver superato il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro previsto dal CCNL applicabile, sulla base dei prospetti delle assenze per malattie e del cartellino delle presenze mensili, prodotti in giudizio dal datore di lavoro.