La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8070 del 21 aprile 2016, ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui, non vige un divieto assoluto per il lavoratore in malattia di svolgere, durante tale periodo, altra attività lavorativa o extralavorativa, purchè, ciò non evidenzi una simulazione di infermità, ovvero comprometta la guarigione del lavoratore, implicando, per questo, inosservanza al dovere di fedeltà imposto al prestatore d’opera.
In applicazione di tale principio, nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore che durante la malattia aveva svolto attività extralavorativa consistita nella partecipazione ad una fiera estiva: in particolare, la Suprema Corte ha ritenuto tale attività compatibile con lo stato morboso di natura psichica che giustificava l’assenza per malattia – ossia, nella specie, una sindrome ansioso-depressiva reattiva.