La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8246 del 26 aprile 2016, ha affermato la nullità del licenziamento intimato al dirigente, quando la contestazione degli addebiti non sia stata ben motivata e circostanziata.
Nello specifico, la Suprema Corte ha ribadito che le garanzie procedimentali dettate dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3, devono trovare applicazione nell’ipotesi di licenziamento di un dirigente anche a prescindere dalla sua specifica collocazione nell’impresa, sia quando il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente (o, in senso lato, colpevole), sia se a base del recesso siano poste condotte tali da compromettere in modo irreparabile il necessario vincolo fiduciario.