L’INPS, con circolare del 28 aprile 2016 n. 69, ha diramato le istruzioni operative per recepire le novità introdotte dal Decreto Legislativo 80/2015 che ha apportato rilevanti modifiche al Decreto Legislativo 151/2001 (Testo Unico su maternità e paternità).
In particolare, l’INPS ha chiarito che le nuove norme, in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, possono comportare una durata del periodo di astensione obbligatoria superiore ai 5 mesi, fornendo, quindi, istruzioni sul calcolo della misura dell’indennità dovuta e sull’accredito dei contributi figurativi durante tale periodo.
L’INPS ha, inoltre, specificato, le modalità operative che dovranno essere seguite in caso di richiesta di sospensione del periodo di astensione obbligatoria, facoltà ora riconosciuta alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri, nel caso in cui il neonato sia ricoverato nel corso del periodo di astensione obbligatoria. Tale facoltà è esercitabile anche nel caso di ricovero del minore adottato o affidato.