Legittimo il licenziamento dopo la scadenza dell’aspettativa successiva al periodo di comporto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6697 del 6 aprile 2016, ha affermato la legittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice per superamento del periodo di comporto, anche se il provvedimento espulsivo era stato comminato allo scadere di un successivo periodo di aspettativa richiesto quando il periodo di comporto era già terminato.

Nella fattispecie, una lavoratrice si era assentata per malattia per otto mesi (aprile – dicembre 2006), terminando così il periodo di comporto contrattualmente previsto. Tuttavia, nel mese di gennaio 2007 la dipendente aveva chiesto ed ottenuto un periodo di aspettativa al termine del quale, comunque, non era rientrata in servizio. Da qui la decisione della datrice di lavoro di licenziare la lavoratrice per superamento del periodo di comporto.

La Suprema Corte, ribaltando la statuizione della Corte territoriale, ha affermato che, qualora al termine del periodo di malattia, un lavoratore richieda un ulteriore periodo di aspettativa, l’arco temporale entro cui il datore valuta l’opportunità dell’eventuale cessazione del rapporto di lavoro viene ulteriormente dilatato. In questo caso, è chiaro che il ritardo nella comunicazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto non è stato dovuto ad una inerzia del datore o ad una sua tacita rinuncia al licenziamento, ma è dipeso esclusivamente dalla successiva richiesta di aspettativa della lavoratrice.