Con sentenza n. 5051 del 15 marzo 2016, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla natura del contratto di apprendistato, affermando che: “il contratto di apprendistato è assimilabile in ogni aspetto ad un ordinario rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che il rapporto di lavoro, una volta proseguito a seguito del mancato esercizio del diritto di recesso da parte del datore di lavoro, resta assoggettabile alle ordinarie cause di risoluzione”.
Da ciò deriva che “il termine finale della formazione non identifica un termine di scadenza del contratto, che pertanto non può ritenersi a tempo determinato e, in assenza di disdetta, vi è continuazione di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.