Con sentenza n. 5 dell’11 gennaio 2016, il Tribunale di Genova, in funzione di Giudice del Lavoro, ha ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “ogni attività lavorativa può essere svolta in regime di autonomia ovvero di subordinazione e, secondo i principi (ex art. 2697 c.c.), l’onere della prova è a carico dell’attore.
In concreto, in assenza di indici forti di subordinazione, quali l’esercizio datoriale del potere direttivo e disciplinare, occorre valutare se, dai c.d. indici deboli (tra cui l’assenza del rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario, la cadenza e misura della retribuzione), sia possibile individuare la fattispecie della subordinazione.
Nella fattispecie in esame, il ricorso proposto da una libera professionista per l’accertamento della natura simulata (e quindi subordinata) del contratto di agenzia sottoscritto dalla stessa con una società di servizi, è stato rigettato dal Giudice di merito in quanto, nel corso del giudizio, erano stati accertati i numerosi indici di autonomia del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, quali l’assenza di un orario e di un luogo di lavoro fissi, la pattuizione di una percentuale per ogni contratto stipulato in favore della società e la piena autonomia di cui godeva la ricorrente nell’organizzazione e gestione delle proprie energie lavorative.