Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 987 del 18 febbraio 2015, ha riconosciuto il demansionamento e il conseguente danno alla professionalità subito dal Direttore, responsabile di un Ufficio postale (inquadrato nel livello quadro), a seguito del trasferimento di quest’ultimo presso l’Ufficio Risorse Umane di un’altra Filiale del gruppo, disposto all’esito di un procedimento disciplinare.
Nel caso di specie, il Giudice di merito, dopo aver accertato che il ricorrente si era occupato di plurime attività, quali il monitoraggio delle assenze per malattia dei dipendenti gestiti dalla Filiale, l’organizzazione del servizio di sorveglianza sanitaria dei medesimi dipendenti, il controllo e la verifica delle richieste di rimborso spese dei dipendenti inviati in missione, ha affermato che l’attività svolta presso l’Ufficio Risorse Umane dove era stato trasferito, non poteva ritenersi riconducibile a quella di un lavoratore con livello di quadro, atteso che ne mancavano le caratteristiche fondamentali come descritte nella declaratoria contrattuale di riferimento (quali, l’ampia autonomia, la responsabilità diretta nell’attuazione degli obiettivi della società, l’elevato contenuto specialistico della professionalità, le attribuzioni di funzioni o progetti della massima rilevanza).
Il Giudice ha, altresì, evidenziato che, il provvedimento di trasferimento irrogato in ragione del predetto procedimento disciplinare non poteva in ogni caso comportare la lesione dei diritti riconosciuti al lavoratore, primo fra tutti quello ex art. 2103 c.c..