Con sentenza n. 10484 del 14 marzo 2016, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, per effetto della depenalizzazione intervenuta con il D.Lgs. n. 8/2016, (entrato in vigore lo scorso 6 febbraio), il distacco illecito di personale, configuratosi come somministrazione illecita di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco (art. 18, c. 5-bis D.lgs. 276/2003) non è più reato. I Giudici di legittimità hanno, altresì, precisato, in deroga al principio di legalità, che l’applicazione della sanzione penale non è più prevista neanche per quegli illeciti commessi anteriormente al 6 febbraio 2016 (come si è detto, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 8/2016), purché il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Alla luce della novella legislativa, pertanto, il distacco illegittimo presso un’altra impresa è punibile con la sanzione amministrativa introdotta dal citato D.Lgs. 8/2016, a meno che non siano sfruttati dei minori, condotta che, invece, continua ad essere considerata un reato. In tale caso – specifica la Cassazione – la circostanza aggravante relativa allo sfruttamento dei minori deve essere considerata un’ipotesi autonoma di reato perciò sottratta alla depenalizzazione; in altri termini, in tale fattispecie, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino a 6 volte.