Con sentenza n. 3297 del 19 febbraio 2016, la Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel caso di concessione di un periodo di aspettativa, successivo a quello di malattia … il relativo periodo non può essere computato nell’arco temporale (previsto) dalla disciplina collettiva ma va considerato come periodo ‘neutro’, sicché il datore di lavoro può legittimamente esercitare il diritto di recesso ove, al termine dell’aspettativa, il lavoratore non rientri in servizio o si assenti nuovamente per malattia, e l’assenza, sommata alle precedenti, superi il periodo cosiddetto ‘interno’ entro l’arco temporale esterno, da calcolarsi escludendo il periodo di aspettativa”.
Sulla base di questi principi, i Giudici di legittimità hanno confermato la sentenza della Corte d’Appello che aveva respinto la domanda del lavoratore diretta alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto per sommatoria.