Con sentenza n. 2830 del 12 febbraio 2016 la Corte di Cassazione, in ordine alle ipotesi di giusta causa di licenziamento elencate dalla contrattazione collettiva, ha statuito che “l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore”.
Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata e confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore che aveva dato una spallata al collega senza che tale gesto avesse avuto alcun seguito o avesse determinato turbamento nello svolgimento dell’attività aziendale, non essendo possibile configurare con tale condotta, anche alla luce delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, alcuna lesione del vincolo fiduciario esistente tra la società e il lavoratore.