Nell’ambito di una controversia in cui era stato accertato che un dipendente, dopo avere rassegnato le dimissioni, si era introdotto abusivamente nel sistema informatico aziendale utilizzando la postazione impiegata prevalentemente da un altro dipendente per copiare in un hard disk tutte le cartelle del server dell’azienda, la Corte di Cassazione, sezione penale, con sentenza n. 8631 del 2 marzo 2016, ha riconosciuto la responsabilità penale dell’ex dipendente per il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di cui all’art. 615 ter del codice penale, affermando che, ai fini dell’integrazione del medesimo, fosse sufficiente che l’accesso al sistema informatico fosse stato effettuato da un ex dipendente, come tale privo di “alcun titolo per procedere in tal senso, ancorché a conoscenza delle password di accesso, non ancora modificate”.
Tale assunto, secondo la Suprema Corte, non poteva peraltro essere posto in discussione dalla disciplina delle dimissioni introdotta dalla Legge n. 92/2012, atteso che la provvisoria sospensione degli effetti delle dimissioni in attesa della convalida, come prevista dall’art. 4 del medesimo provvedimento normativo, non avrebbe potuto “rendere lecito l’accesso al sistema da parte di chi, al momento della commissione del fatto, non era più legato da alcun rapporto di lavoro con il titolare del medesimo sistema”.