Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 66 del 4 febbraio 2016, ha ritenuto legittima la sanzione conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per otto giorni irrogata dal datore di lavoro a un dipendente che, durante i periodi di permesso ex art. 33 L. n. 104/1992 richiesti per assistere la madre disabile, in realtà si era dedicato ad altre e diverse attività.
Infatti, a seguito di lecite indagini investigative, che esulavano, quindi, dal controllo sull’adempimento della prestazione lavorativa del dipendente, era stato accertato che quest’ultimo, durante tali permessi, si era recato più volte al bar sotto casa, era rimasto a lungo all’interno di un ristorante ed in un’altra occasione si era addirittura recato con il proprio scooter fuori dal Comune di residenza.
Secondo il Giudice, atteso che una simile condotta fraudolenta di utilizzo dei permessi ex L. n. 104/1992 era stata “reiteratamente realizzata” ed era risultata “idonea, sotto il profilo soggettivo, a disvelare un atteggiamento fraudolento e una evidente noncuranza per gli interessi della controparte nonché, sotto quello oggettivo, a costringere il datore di lavoro a modifiche organizzative”, la sanzione disciplinare sopra richiamata doveva considerarsi “pienamente legittima anche sotto l’aspetto dell’adeguatezza e della proporzionalità”.