Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n. 28 del 15 dicembre 2015, si è espresso sulla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 3 della L. n. 223/1991, a seguito dell’abrogazione prevista dal 1° gennaio 2016 (ai sensi dell’art. 2, co. 70, L. n. 92/2012).
Si tratta della norma che, nell’ambito delle procedure concorsuali, permette di collocare in mobilità i lavoratori eccedenti senza pagare il cd. contributo d’ingresso a carico dell’impresa quando non sia possibile la continuazione dell’attività, anche tramite cessione dell’azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente.
Nell’interpello era stato richiesto se la procedura di licenziamento collettivo, iniziata nel 2015, si poteva concludere nel 2016, usufruendo comunque dell’esonero contributivo. Il Ministero ha in proposito precisato che, laddove le procedure di licenziamento collettivo conseguenti all’ammissione alle procedure concorsuali siano state attivate entro il 31 dicembre 2015 e, dunque, antecedentemente all’abrogazione della citata disposizione, le stesse possano concludersi anche successivamente al 1° gennaio 2016, consentendo in tal modo di continuare a fruire dell’esonero del pagamento dei contributi d’ingresso diversamente dovuti. Non è stata, invece, ritenuta ammissibile l’attivazione dei licenziamenti collettivi successivamente al 1° gennaio 2016, attesa l’abrogazione della predetta norma.