La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1974 del 2 febbraio 2016, ha delineato la differenza tra il rapporto di agenzia e quello di procacciamento di affari, sulla base dei caratteri distintivi delle figure di agente e di procacciatore di affari. Infatti, il primo collabora con il preponente in modo stabile e continuativo, promuovendo la conclusione di contratti in una zona determinata e nel rispetto delle indicazioni impartite dal committente. Il procacciatore, invece, svolge la propria attività in favore del preponente in modo del tutto episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, in modo, quindi, occasionale, limitandosi a svolgere una mera attività di segnalazione di clienti, ovvero di sporadica raccolta di ordini, senza però promuovere la conclusione di contratti.