Il Ministero del Lavoro, con nota di risposta ad interpello n. 8 del 12 febbraio 2016, esprimendosi sugli ambiti di applicazione del cd. “contratto di prossimità” di cui all’art. 8, D.L. n. 138/2011, con cui si possono individuare intese derogatorie su alcuni aspetti regolati dalla contrattazione collettiva nazionale, ha chiarito che non rientra tra tali aspetti né il trattamento retributivo minimo (in forza del limite inderogabile costituito dall’art. 36 Cost.), né la determinazione dell’imponibile contributivo. Inoltre, continua il Ministero, “tali intese esplicano i propri effetti esclusivamente tra le parti e non possono quindi interessare gli Istituti previdenziali quali soggetti creditori della contribuzione”.