Con la nota n. 28 del 21 dicembre 2015, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla Circolare n. 30 del 9 novembre 2015, e, in particolare, alla validità delle forme adottate per le domande di concessione della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) presentate nel periodo transitorio successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, per le quali può essere ritenuta ancora vigente la normativa antecedente “qualora la consultazione sindacale/verbale d’accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell’entrata in vigore del richiamato decreto legislativo e le relative istanze siano state presentate nell’arco temporale tra il 24.09.2015 e il 31.10.2015”.
L’interpretazione autentica della norma, ivi fornita dallo stesso Ministero, troverebbe il suo fondamento nella volontà di “salvaguardare la procedura posta in essere dalle parti che, come sopra riportato, pone le sue basi sull’atto negoziale e sulle conseguenti sospensioni/riduzioni di orario, sia pure nei limiti temporali sopra evidenziati”.