Infortunio sul lavoro: esclusa la responsabilità del datore se non si individua la situazione generativa del rischio

La Corte di Cassazione, con sentenza del 17 dicembre 2015, n. 25395, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, ha ribadito che, a norma dell’art. 2087 cod. civ., è configurabile una responsabilità del datore di lavoro in relazione ad un infortunio che sia riconducibile ad un suo comportamento colpevole, alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza da parte dello stesso o al mancato apprestamento di misure idonee alla prevenzione di ragioni di danno per i lavoratori dipendenti, mentre non può esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause d’infortunio del tutto imprevedibili.

Alla luce di tale principio, la Suprema Corte ha affermato che, per poter applicare la citata norma civilistica, occorre che sia individuata la situazione generativa del rischio, indispensabile e preliminare alla verifica del rispetto delle misure di protezione richieste dalle norme di legge o dalle regole di prudenza in relazione alle condizioni dei luoghi e alla verifica delle responsabilità datoriali.