La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23620 del 18 novembre 2015,ha statuito che è legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dall’imprenditore, nell’ipotesi in cui decida, in base all’andamento economico dell’impresa, di sostituire i lavoratori meno qualificati con dipendenti maggiormente dotati di conoscenze, esperienze e, quindi, di “attitudini produttive”.
La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che l’esercizio di tale potere di recesso non è sindacabile dal giudice di merito, essendo espressione della libertà di organizzazione dell’impresa tutelata dall’art. 41 Cost..
Nel caso di specie, il lavoratore – inquadrato come tecnico di laboratorio in un’azienda operante nel settore della sanità privata – era stato licenziato in quanto le sue mansioni erano state attribuite ad altro personale, avente la superiore qualifica di biologo, in grado di svolere nel laboratorio anche altre mansioni.