Con sentenza n. 19470 del 2 ottobre 2015, la Corte di Cassazione ha statuito che il lavoratore cui è stato intimato il licenziamento successivamente alla cessazione dell’appalto non può agire ai sensi dell’art. 29, D.Lgs. 276/2003, in via solidale nei confronti dell’appaltatore per il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso poiché “il credito in questione non deriva dalla prestazione lavorativa resa nell’esecuzione dell’appalto, bensì dell’autonoma scelta dell’imprenditore (…) di non avvalersi più dell’attività lavorativa del dipendente, interrompendo, in tal modo, il rapporto in tronco”.
I Giudici di legittimità hanno, inoltre, precisato che, nel caso di specie, stante il breve intervallo intercorso tra i due eventi, il lavoratore non era riuscito a dimostrare che il recesso e la cessazione dell’appalto avessero alcuna connessione di natura causale o temporale.