La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22353 del 2 novembre 2015, ha statuito che non costituisce giusta causa di licenziamento l’utilizzo da parte del lavoratore del personal computer aziendale per scaricare posta elettronica personale e navigare in internet, se non sia stato quantificato l’effettivo tempo destinato a tali attività, così come la presenza di alcuni programmi coperti da copyright, di cui però non sia stata accertata l’utilizzazione oltre il periodo concesso come dimostrativo.
In tale circostanza, dunque, doveva essere applicata una sanzione conservativa, in quanto, esclusa la particolare gravità del comportamento addebitato sotto il profilo della giusta causa, non era emersa una significativa sottrazione di tempo all’attività di lavoro o un blocco del lavoro, idoneo a causare un grave danno all’attività produttiva.