Con nota di risposta ad interpello n. 27 del 15 dicembre 2015, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sui requisiti per la selezione degli “accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, come richiamati all’art. 2, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, titolati all’individuazione di deroghe al principio generale di applicazione – contenuto nel medesimo art. 2 – della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzati dall’etero-organizzazione delle prestazioni dei collaboratori da parte del committente.
In tal senso, il medesimo Ministero, richiamando proprie precedenti circolari, ha affermato che tali devono essere considerati gli accordi “sottoscritti da associazioni sindacali in possesso del maggior grado di rappresentatività determinata all’esito della valutazione comparativa” dei seguenti indici: diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio ed ambiti settoriali), numero complessivo delle imprese associate, numero complessivo dei lavoratori occupati, partecipazione effettiva alle relazioni industriali (numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti).