Con il messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015, l’INPS ha voluto fornire alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 80/2015, ad integrazione di quanto indicato precedentemente nella circolare n. 152 del 18 agosto 2015.
In particolare, l’Istituto previdenziale ha chiarito che “il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento, anche se richiesti per bambini differenti”.
L’Ente ha evidenziato, inoltre, come il congedo parentale ad ore non possa anche essere cumulabile con l’utilizzo nella stessa giornata dei permessi orari fruiti per il figlio portatore di handicap grave in sostituzione del prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti per bambini diversi. L’INPS riconosce, tuttavia, che il congedo parentale ad ore è compatibile con altri permessi e riposi disciplinati da disposizioni diverse dal D.Lgs. n. 151/2001, quali, ad esempio, i permessi giornalieri per assistere il familiare o quelli fruiti dallo stesso lavoratore portatore da handicap grave.
In conclusione, l’Ente previdenziale rammenta che, conformemente a quanto previsto dal nuovo comma 1 ter dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, le ipotesi di incumulabilità si applicano soltanto qualora la contrattazione collettiva (anche di livello aziendale) non disciplini diversamente le modalità di fruizione del congedo parentale ad ore.