La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 590 del 1° ottobre 2015, ha ribadito il consolidato principio per cui l’indennità di mobilità “non costituisce il corrispettivo di una prestazione lavorativa e, inoltre, avendo natura previdenziale – nel caso di ripristino della continuità del rapporto lavorativo deve essere restituita all’ente previdenziale”; la stessa indennità, pertanto, non rientra tra le somme che devono essere detratte in virtù del principio dell’aliunde perceptum dalle differenze retributive spettanti al lavoratore in caso di riammissione in servizio o reintegrazione.