Con sentenza n. 21015 del 16 ottobre 2015, la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento, intimato nell’ambito di una procedura di riduzione del personale, ad un lavoratore addetto all’unità produttiva destinata ad essere soppressa.
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno affermato che, in tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, ove il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o a un settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori non deve necessariamente riguardare l’intera azienda, ma solo gli addetti a quel reparto o settore dell’impresa; nello stesso tempo hanno, tuttavia, chiarito che “il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti al reparto o settore ove sono ravvisati esuberi, se essi siano idonei – per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda – ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative”.