La Corte di Cassazione, con sentenza del 30 ottobre 2015 n. 22255, ha statuito che è legittimo il provvedimento espulsivo nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito al contratto di solidarietà cd. difensivo, il quale, siglato con le OO.SS. a garanzia dei livelli occupazionali, prevede la riduzione dell’orario di lavoro e l’individuazione di mansioni compatibili con i posti disponibili dopo la riorganizzazione aziendale.
In particolare, ha ancora precisato la Suprema Corte, la rinuncia dell’azienda al licenziamento collettivo, a seguito della sottoscrizione del contratto di solidarietà, non determina il mantenimento dei rapporti di lavoro di quei dipendenti che non abbiano accettato il sacrificio imposto dal medesimo contratto, atteso che in quest’ultimo era stata espressamente evidenziata “l’inesistenza di soluzioni diverse dal licenziamento, in assenza di alternative rispetto alla riduzione dell’orario di lavoro e delle mansioni al fine di giungere, almeno tendenzialmente, al risanamento dell’impresa”.