Tra i diversi chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, con nota circolare n. 30 del 9 novembre 2015 in ordine all’applicabilità del D.Lgs. n. 148/2015, di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, appare particolarmente interessante quello reso in materia di crisi aziendale per cessazione di attività. In proposito, infatti, lo stesso Dicastero ha precisato che, “con riferimento all’unità produttiva oggetto di cessazione, i cui lavoratori hanno già fruito, anche in costanza della normativa previgente al decreto legislativo n. 148/2015, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi per cessazione, non sarà possibile accedere nuovamente ad un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per qualunque causale, in quanto l’unità produttiva è evidentemente cessata e i lavoratori sono stati gestiti alla luce del piano di gestione degli esuberi già articolato nella precedente istanza di accesso al trattamento per la causale di crisi per cessazione”.
Nella stessa nota, inoltre, sono stati illustrati chiarimenti utili sul regime di prestazione delle istanze di proroga di trattamenti CIGS relativi a programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale avviati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015.