Con la sentenza n. 20440 del 12 ottobre 2015, la Suprema Corte, confermando le precedenti decisioni di merito, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato da una società nei confronti di un suo dipendente che, durante il proprio orario di lavoro, si era ingiustificatamente allontanato dalla sede aziendale “per trattenersi in bar o locali di tavola calda o comunque fuori dalla zona di attività dell’impresa, per conversare, ridere o scherzare con i colleghi”.
Nel caso di specie, in cui la stessa società aveva accertato simili comportamenti del dipendente in questione mediante il ricorso ad investigatori privati e con l’uso di uno strumento per lo localizzazione e la verifica degli spostamenti degli automezzi (global positioning system, GPS), non è stato rilevata, dalla Corte di Cassazione, alcuna violazione da parte datoriale degli artt. 2, 3 e 4 della L. n. 300/1970 in ordine al divieto di controllo delle modalità di adempimento dell’obbligazione lavorativa, atteso che erano stati legittimamente disposti solo controlli “difensivi”, ossia finalizzati “a rilevare mancanze specifiche e comportamenti estranei alla normale attività lavorativa nonché illeciti (..). Ciò tanto più vale quando il lavoro dev’essere eseguito (..) al di fuori dei locali aziendali, ossia in luoghi in cui è più facile la lesione dell’interesse all’esatta esecuzione della prestazione lavorativa e dell’immagine dell’impresa, all’insaputa dell’imprenditore”.