Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 23 del 24 settembre 2015, si è espresso in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 39 del D.Lgs. 151/2001 relativo alla disciplina dei riposi giornalieri per la lavoratrice madre durante il primo anno di vita del bambino ed, in particolare, nell’ipotesi in cui la lavoratrice madre non intenda usufruire, spontaneamente e per proprie esigenze, dei permessi già richiesti al datore di lavoro ai sensi della medesima disposizione normativa.
Il medesimo Ministero ha così chiarito che il diritto di fruire dei riposi in questione ha natura di diritto potestativo e, pertanto, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di astensione obbligatoria per maternità, la lavoratrice può scegliere se esercitare o meno il proprio diritto, fruendo dei suddetti riposi. Nell’ipotesi in cui decida di esercitarlo ed il datore di lavoro non le consenta il godimento dei periodi di riposo, troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 46 (da euro 516 a euro 2.582). Diversamente, qualora la lavoratrice madre ne faccia richiesta, ma successivamente per proprie esigenze non ne usufruisca, non è ravvisabile la violazione dell’art. 39 e quindi non potrà trovare applicazione la suddetta sanzione.