La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19950 del 6 ottobre 2015, ha ribadito il principio secondo cui la produzione in giudizio di un telegramma, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c., previsione che è superabile mediante prova contraria.