Con la sentenza n. 13168 del 25 giugno 2015, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di una dipendente addetta alla cassa che aveva omesso di registrare alcuni ticket ed alcuni prodotti. I Giudici di legittimità hanno ribadito il principio con cui, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso in caso di licenziamento per giusta causa, viene in considerazione la ripercussione sul rapporto di lavoro della condotta del dipendente suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, e non l’assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale.
La tenuità del danno prodotto da un dipendente non è, infatti, da sola sufficiente ad escludere la lesione del vincolo fiduciario.
Nella specie, in considerazione della volontarietà del comportamento e delle mansioni di cassiera svolte dalla dipendente, il comportamento tenuto dalla stessa è stato ritenuto idoneo a ledere gravemente il vincolo fiduciario; la chiara volontà, reiterata, della dipendente di non contabilizzare e registrare i ticket è infatti ben suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento contrattuale.