Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive

Il Decreto Legislativo n. 150 del 23 settembre 2015, in vigore dal 24 settembre 2015 e recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ha ad oggetto primariamente la creazione delle infrastrutture incaricate dell’attuazione delle iniziative, già introdotte o in fase d’introduzione, contenute nel cd. Jobs Act in ordine alla promozione dell’occupazione ed all’inserimento lavorativo oltre all’offerta di adeguati strumenti di sussidio a lavoratori in stato di bisogno.

A tale scopo, con l’art. 1 del suddetto decreto è stata istituita la “Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro” destinata a garantire l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative da parte delle varie istituzioni che la compongono oltre che il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito come disposto dall’art. 29 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché dagli artt. 1, 4, 35 e 37 della Carta Costituzionale, che tutelano i diritti al lavoro, alla formazione ed all’elevazione professionale.

Le maglie di questa “rete” sono composte dall’istituenda A.N.P.A.L. (Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro) e da ISFOL, INAIL, INPS, agenzie per il lavoro nazionali, fondi interprofessionali e fondi bilaterali, enti questi che, in un prossimo futuro verranno tutti interconnessi grazie alla realizzazione del “Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro”, le cui informazioni costituiranno patrimonio comune per i soggetti impegnati in compiti e funzioni istituzionali in materia di politiche del lavoro.

Di particolare interesse nel sistema appena delineato è il ruolo attribuito alla succitata A.N.P.A.L., che, sotto la vigilanza dal Ministero del Lavoro, si occuperà preminentemente:

  • del coordinamento gestionale dell’ASpI, dei servizi per il lavoro nonché delle attività di collocamento di lavoratori disabili o soggetti disoccupati, con particolare riguardo ai beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito;
  • della determinazione delle modalità operative e dell’ammontare dell’assegno individuale di ricollocazione;
  • della gestione dei programmi operativi nazionali finanziati dai fondi comunitari;
  • della vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • dell’assistenza e della consulenza in caso di aziende in crisi nonché dei programmi di reimpiego e ricollocazione dei lavoratori appartenenti alle stesse;
  • della gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate sul territorio italiano, di programmi per l’adeguamento alla globalizzazione, nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;
  • della creazione del fascicolo elettronico individuale di cui all’art. 13.

Tale fascicolo elettronico conterrà numerose informazioni su ogni lavoratore, tra cui i percorsi scolastici, le occupazioni passate, i contributi versati, i sostegni ricevuti, etc.. La creazione del medesimo fascicolo avverrà al momento della registrazione presso il relativo portale telematico, ove ogni soggetto in stato di disoccupazione potrà iscriversi autonomamente, venendo così inserito nella Rete Nazionale sopra richiamata e dando la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, oppure alla partecipazione a misure di politica attiva organizzate dai centri per l’impiego situati sul territorio nazionale.

I soggetti in stato di disoccupazione verranno convocati entro 30 giorni dalla registrazione presso i Centri per l’impiego per stipulare un “patto di servizio personalizzato” e, in base ai nuovi e rafforzati meccanismi di condizionalità relativi all’erogazione degli strumenti di sostegno al reddito (art. 21), la loro mancata presentazione, senza giustificato motivo, a detti appuntamenti potrà comportare la decurtazione, la sospensione o persino la decadenza dal diritto di fruizione della NASpI e della DIS-COLL. Più nello specifico, tale patto di servizio consisterà in un accordo siglato dai Centri per l’impiego con i soggetti in possesso dello stato di disoccupazione e sarà finalizzato alla realizzazione di un piano di inserimento lavorativo ovvero di partecipazione a specifici percorsi formativi.

Si è anticipato che tra le prerogative dell’ANPAL vi è anche la determinazione del cd. “assegno di ricollocazione”, disciplinato dall’art. 23 e destinato ai percettori di NASpI il cui stato di disoccupazione si sia protratto per oltre quattro mesi. L’erogazione di tale assegno permetterà di finanziare programmi di ricollocamento gestiti dai centri per l’impiego o dai soggetti accreditati aventi gli specifici requisiti fissati all’art. 12, co. 2, del decreto in esame.

I beneficiari di questo strumento verranno indicati in una apposita graduatoria che terrà conto del “profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati”. L’assegno di ricollocazione, inoltre, ai sensi del comma 3 dell’art. 23, “non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale”.  L’anzidetto programma di ricollocamento sarà finanziato per 6 mesi (prorogabile per ulteriori 6 mesi in caso di mancato consumo dell’intero ammontare) e verrà attuato attraverso l’affiancamento obbligatorio di vari tutori presenti nelle strutture accreditate al fine di coadiuvare il lavoratore lungo un percorso di riqualificazione e di nuova formazione professionale che gli procuri una “congrua offerta di lavoro” da parte delle aziende interessate. Il suddetto programma assistenziale dovrà essere richiesto dal disoccupato entro due mesi dalla data di rilascio dell’assegno, pena la decadenza dallo stato di disoccupazione.

Occorre ancora rilevare che i parametri specifici cui ricorreranno l’ANPAL e il Ministero del Lavoro al fine di determinare se un’offerta di lavoro possa considerarsi “congrua” dovranno tenere conto dei principi generali fissati dall’art. 25 e di seguito sintetizzati: 1) coerenza con le esperienze e le competenze maturate; 2) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento con i mezzi pubblici; 3) durata dello stato di disoccupazione; 4) retribuzione superiore almeno del 20% rispetto all’indennità percepita nel mese precedente.

Ai sensi dell’art. 27 del decreto in esame, le misure di collocamento sopra illustrate si applicheranno anche alla cd. “gente di mare” ed a tale scopo le Capitanerie di porto, sulla base di specifiche convenzioni, potranno svolgere attività di intermediazione con l’ANPAL ed il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per il ricollocamento dei soggetti in stato di disoccupazione anche con l’ausilio dei sistemi informativi di cui sopra.

In ultimo, passiamo ad esaminare gli artt. 29-32 del Capo III del citato decreto, rubricato “riordino degli incentivi all’occupazione”. Rafforzando l’importanza che assumeranno la trasparenza ed il coordinamento nel futuro governo delle politiche attive, l’art. 30 istituisce all’interno dell’ANPAL ilRepertorio nazionale degli incentivi all’occupazione, in pratica un registro generale di tutte le forme d’incentivazione occupazionale che saranno classificate per:

  • categorie di lavoratori interessati;
  • categorie di datori di lavoro interessati;
  • modalità di corresponsione dell’incentivo;
  • importo e durata dell’incentivo;
  • ambito territoriale interessato;
  • conformità alla normativa in materia di aiuti di stato.

Viene anche disposto l’obbligo per le Regioni e le Province autonome, che intendano prevedere un incentivo all’occupazione, di darne puntuale comunicazione all’ANPAL; in tal senso il suddetto Repertorio sarà oggetto di continuo e costante aggiornamento anche da parte della medesima Agenzia.

Il combinato disposto degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 150/2015 fornisce, inoltre, una definizione di incentivi all’occupazione, intesi come “benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all’assunzione di specifiche categorie di lavoratori”, e stabilisce al contempo alcuni principi generali concernenti modalità e limiti di fruizione degli stessi benefici.

Degni di particolare attenzione appaiono i principi generali di seguito indicati:

A. gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

B. gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

C. gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;

D. gli incentivi non spettano con riferimento all’assunzione di quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

E. con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis”, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore.

Nel complesso, il D.Lgs. n. 150/2015 sembra proiettato verso un futuro dove i lavoratori in stato di disoccupazione non dovranno più confrontarsi con un sistema assistenziale compartimentato e rivolto verso sé stesso, ma verranno inseriti in un percorso guidato e polifunzionale che coinvolge più tipologie di soggetti, pubblici e non, ed è mirato in concreto alla rioccupazione e formazione dei beneficiari degli incentivi.