Con la sentenza n. 13680 del 3 luglio 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che il principio dell’immutabilità della contestazione dell’addebito disciplinare “non vieta di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro”.
Pertanto il richiamo a precedenti analoghi atti di insubordinazione non inficia la legittimità del licenziamento.
Nel caso di specie, il lavoratore era stato licenziato in seguito ad un’insubordinazione manifestata in occasione di un richiamo dei superiori conseguente ad un ritardo nel rientro sul posto di lavoro da un convegno, comportamento questo che era stato tenuto dal medesimo lavoratore già in precedenti occasioni.