Con la sentenza del 29 luglio 2015 n. 16078, la Corte di cassazione ha ribadito che “per giustificare un licenziamento disciplinare i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l’elemento fiduciario”.
A tal fine, il giudice di merito deve operare la valutazione “con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo”.
La Corte di cassazione ha confermato la decisione dei Giudici di secondo grado, che avevano ritenuto legittimo il licenziamento intimato ad un dipendente che aveva aggredito un collega sul luogo di lavoro.