LETTERE DI CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO E DI LICENZIAMENTO RESTITUITE AL MITTENTE PER COMPIUTA GIACENZA

Con sentenza n. 11920 del 9 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa comminato dal datore di lavoro al proprio dipendente anche quando la lettera di contestazione e quella di licenziamento siano state restituite al mittente per compiuta giacenza.

Nel caso di specie, i Giudici di legittimità, rilevando che sia la lettera di contestazione di addebito che la lettera di licenziamento erano state inviate all’indirizzo indicato dal lavoratore quale proprio domicilio e che erano state restituite al mittente per compiuta giacenza, hanno ritenuto che fossero state poste ugualmente nella disponibilità del destinatario, operando la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.