Con la circolare n. 14 del 9 aprile 2015, il Ministero del Lavoro ha fornito utili chiarimenti sulla disciplina della somministrazione transnazionale di lavoro (in forza della quale “imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea (possono) distaccare lavoratori presso imprese utilizzatrici aventi sede o unità produttiva in Italia”), come regolata dalle Direttive n. 96/71/CE, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 72/2000, e n. 2014/67/UE.
In questa sede va in particolare evidenziato come il Ministero del Lavoro, al fine di fugare ogni perplessità in ordine alla illegittimità di forme di ricorso ad una simile somministrazione finalizzate al mero risparmio dei costi e delle tutele del lavoro, abbia, con la suddetta circolare, affermato che, trovando comunque applicazione anche in questo caso l’art. 23 del D.Lgs. n. 276/2003 (secondo cui, durante la missione presso un utilizzatore, “i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte”), deve intendersi sancita e garantita per i lavoratori somministrati a livello internazionale “una sostanziale parità di trattamento, sia per quanto concerne i profili normativi che per quelli retributivi, rispetto ai lavoratori italiani alle dipendenze dell’utilizzatore”.