Con la sentenza n. 110 del 5 giugno 2015, la Corte di Appello di Campobasso ha riformato la sentenza di primo grado con cui era stato dichiarato illegittimo il distacco di un lavoratore disposto dall’azienda datrice di lavoro per gestire una temporanea crisi occupazionale.
La medesima Corte, dopo avere rapidamente passato in rassegna la disciplina del distacco – strumento questo utile a determinare, in presenza dei dovuti presupposti, una dissociazione tra datore di lavoro formale (che assume il dipendente ed è titolare del rapporto) e fruitore effettivo della prestazione – ha affermato che, nel caso di specie, ricorressero i presupposti di un distacco legittimo di cui al primo comma del succitato art. 30, D.Lgs. n. 276/2003.
In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto sussistente l’interesse del distaccante – che “può coincidere con qualsivoglia utilità anche solo morale, solidale ecc. del distaccante, purché rispondente ad una precisa esigenza di quest’ultimo”, – nell’utilità, occasionata dalla temporanea crisi produttiva documentata durante il processo, di non disperdere il patrimonio professionale di impresa costituito dal complesso delle competenze di ciascun dipendente, ed anzi di incrementare la polivalenza professionale individuale.