Pronunciandosi su un quesito in ordine alla possibilità per un dipendente assunto con contratto di lavoro intermittente, senza previsione dell’indennità di disponibilità, di conservare l’iscrizione nelle liste di mobilità, il Ministero del Lavoro, con interpello n. 15 del 3 luglio 2015, ha precisato che, ai sensi dell’art. 8, co. 6-7, L. n. 223/1991, l’indennità di mobilità “viene sospesa sia nell’ipotesi in cui il lavoratore, iscritto nella lista di mobilità, venga assunto con contratto di lavoro part-time o con contratto a tempo determinato, sia nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato laddove non superi il relativo periodo di prova”; conseguentemente, atteso che il lavoro intermittente presenta caratteri di atipicità che non lo rendono riconducibile alla tipologia del contratto a tempo pieno ed indeterminato, il Ministero ha concluso, anche richiamando il messaggio n. 7401/2011 dell’INPS, che, “nell’ipotesi di assunzione di lavoratore iscritto nella lista di mobilità con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata, detto lavoratore mantenga comunque l’iscrizione nella lista”.