La Corte di Cassazione con sentenze n. 8286 e 8287 del 23 aprile 2015, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile “l’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (nel significato chiarito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13) a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine un termine illegittimo”.
Dunque, ha precisato la Corte, “l’art. 32 cit. trova applicazione anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa della nullità di un contratto di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato (D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 20), contratto convertito in uno a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione”.