Con sentenza n. 10955 del 27 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha dichiarato la legittimità del licenziamento irrogato dal datore di lavoro nei confronti di un proprio dipendente che utilizzava, a fini personali, facebook, telefono cellulare e I-Pad, durante l’orario di lavoro, anche quando la verifica della violazione commessa sia avvenuta tramite la creazione di un falso profilo facebook.
I Giudici di legittimità hanno, infatti, affermato come la creazione di un falso profilo facebook da parte dell’azienda per accertare l’illecito commesso dal dipendente “non costituisca di per sé violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro, attenendo invece ad una mera modalità di accertamento dell’illecito commesso dal lavoratore, non invasiva né induttiva all’infrazione, avendo funzionato come mera occasione o sollecitazione cui il lavoratore ha prontamente e consapevolmente aderito”.