Con sentenza del 24 marzo 2015, il Tribunale di Napoli ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i contratti collettivi di diritto comune vincolano esclusivamente gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti nonché coloro che, esplicitamente o implicitamente, abbiano prestato adesione a detto contratto.
In virtù di tale assunto, pertanto, “il lavoratore non può invocare il trattamento previsto da una diversa fonte contrattuale a meno che, allegando e dimostrando la non conformità del trattamento economico previsto dal contratto applicato rispetto all’effettiva attività lavorativa esercitata, non ne richieda l’applicazione quale parametro di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost.”.
Nella fattispecie in esame, è stato rigettato il ricorso proposto dai dipendenti di una società impiegata nel ciclo di raccolta e smaltimento industriale dei rifiuti in quanto il Giudice del Lavoro non ha ritenuto che fosse stata provata l’inadeguatezza della retribuzione erogata rispetto al parametro dell’art. 36 Cost. e che di conseguenza non vi fossero i presupposti per applicare, sotto il profilo economico, un CCNL diverso da quello indicato nel contratto di assunzione stipulati dai ricorrenti.