Il Tribunale di Torino, con due decreti rispettivamente del 2 gennaio e del 13 marzo 2015, ha dichiarato antisindacale, ai sensi dell’art. 28 S.L., la condotta tenuta da una società che aveva negato il consenso allo svolgimento di un’assemblea richiesta dalle R.S.U. in quanto non sottoscritta dalla maggioranza dei componenti di quest’ultima.
Il Giudice di merito, rifacendosi ad un orientamento consolidato di legittimità, ha ribadito che “il diritto di indire assemblee rientra tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della RSU stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività ai sensi dell’art. 19 S.L., quale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013”.