Con sentenza n. 3472 del 20 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui la previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione di tutte le sanzioni disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore una immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fomite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.
La Suprema Corte ha, pertanto, confermato l’illegittimità del licenziamento e la condanna di una società al pagamento dell’indennità di preavviso e di quella supplementare a causa della genericità delle contestazioni disciplinari mosse nei confronti di un lavoratore con qualifica dirigenziale e, richiamando la nota pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 7880/2007), ha precisato che le garanzie procedimentali dettate dall’art. 7, commi secondo e terzo, della Legge 20 marzo 1970, n. 300, devono trovare applicazione (anche) nell’ipotesi di licenziamento di un dirigente.