La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2015 del 4 febbraio 2015, ha puntualmente enunciato alcuni indici rilevatori di un rapporto di subordinazione che conseguentemente escludano lo schema negoziale dell’associazione in partecipazione, tra i quali si evidenziano l’osservanza di un regolare orario di lavoro da parte degli associati, la mancata visione del bilancio e del rendiconto di gestione da parte degli stessi, l’esercizio di un potere unilaterale di controllo e direttivo da parte dell’associante nonché decisionale riguardo la tipologia delle merci, i prezzi e le promozioni, l’ingresso di nuovi associati senza il consenso di quanti già lo erano, l’obbligo da parte degli associati di comunicazione preventiva delle assenze e delle ferie e, infine, l’assenza del rischio di impresa da parte degli associati.