Lo scorso 11 giugno, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, rimettendo lo stesso all’esame delle Commissioni parlamentari.
In ossequio alla finalità posta dal legislatore delegante di razionalizzare e riordinare la normativa, lo schema si presenta come un corpus normativo unico in cui vengono collocate le diverse disposizioni relative agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro attualmente contenute in diversi testi normativi.
Le novità principali vanno nella direzione di limitare l’intervento dell’integrazione salariale, ovverosia di intenderlo come strumento eccezionale destinato solo a crisi temporanee e solo ad esaurimento di altre possibilità di riduzione dell’orario di lavoro, con il riconoscimento di agevolazioni per l’accesso ai contratti di solidarietà.
Pertanto, al fine di prevedere una riduzione dell’uso della CIGO/CIGS a favore dei contratti di solidarietà, vengono previsti:
a) una revisione dei limiti di durata delle integrazioni salariali da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della CIGO e della CIGS;
b) una riduzione e rimodulazione degli oneri contributivi ordinari;
c) un meccanismo di modulazione del costo in base all’uso dei trattamenti di integrazione salariale (il contributo addizionale a carico delle imprese sarà, quindi, crescente in relazione ad un crescente utilizzo dei trattamenti).
Da un punto di vista strutturale, lo schema di decreto, composto da 44 articoli, è suddiviso in tre titoli rispettivamente rubricati:
1. Trattamenti di integrazione salariale (da art. 1 ad art. 25);
2. Fondi di solidarietà (da art. 26 ad art. 40);
3. Disposizioni transitorie e finali (da art. 41 ad art. 44).
Di seguito, una sintesi delle novità più rilevanti previste dal decreto.
1. Trattamenti di integrazione salariale (da art. 1 ad art. 25)
Capo I, artt. da 1 a 8
Lo schema del decreto si apre con una serie di disposizioni comuni ad entrambe le forme di integrazione salariale, ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS); al riguardo, si segnala:
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l’ampliamento del campo di applicazione soggettivo: i trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio), ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (conseguentemente, anche per quest’ultimi vengono estesi gli obblighi contributivi e precisamente, gli apprendisti diventano destinatari della CIGO e, nel caso in cui siano dipendenti di imprese per le quali trova applicazione solo la CIGS, di quest’ultimo trattamento, limitatamente alla causale di crisi aziendale). La concessione del trattamento è subordinata al conseguimento di un’anzianità di effettivo lavoro, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione; tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale (artt. 1 e 2);
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la revisione della durata massima complessiva: per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (30 mesi per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini e per quelle industriali e artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei). I periodi di integrazioni salariali fruiti prima dell’entrata in vigore del decreto non concorrono al raggiungimento del limite di durata. La fruizione della CIGS può essere estesa fino a 36 mesi laddove ricorra la causale di cui all’art. 21, co. 1, lett. c. (contratto di solidarietà). Tali modifiche vanno poste in collegamento con la finalità di favorire il ricorso a strumenti che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro piuttosto che la sospensione dei lavoratori dal lavoro, perseguendo, in tal modo, l’intento di favorire la conservazione e la salvaguardia non soltanto dei posti di lavoro ma anche della professionalità dei lavoratori che mantengono un legame più forte con l’impresa in attesa della ripresa produttiva.
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l’applicazione di un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale connesso all’effettivo utilizzo del trattamento, secondo il meccanismo ispirato al principio bonus malus, ovvero più si ricorre agli ammortizzatori più si paga. In particolare, la misura del contributo è pari a: 9% della retribuzione globale persa per i periodi di cassa (cumulando CIGO, CIGS e contratti di solidarietà) sino ad un anno di utilizzo nel quinquennio mobile; 12% sino a due anni e 15% oltre i due e sino a 3 anni (art. 5). Tale contributo non è dovuto per gli interventi di CIGO concessi per eventi oggettivamente non evitabili. Tali dati vanno posti in collegamento con quanto previsto dallo schema di decreto in merito ad una riduzione e rimodulazione della contribuzione ordinaria;
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l’applicazione di meccanismi di condizionalità concernenti le politiche attive del lavoro: i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, calcolata in 12 mesi, sia superiore al 50% sono convocati dai Centri per l’Impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Decade dal suddetto diritto qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla sede competente dell’Inps sullo svolgimento della detta attività lavorativa (art. 8).
Capo II, artt. da 9 a 17
Per quanto riguarda il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), rimane confermata la disciplina attuale in merito al campo di applicazione oggettivo dell’istituto, alle causali d’intervento e alla durata massima, mentre tra le principali novità si evidenziano:
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in collegamento alla revisione dei limiti della durata massima delle integrazioni salariali, viene previsto il divieto di autorizzare ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale; e ciò, al fine di favorire la rotazione nella fruizione del trattamento di CIGO, nonché il ricorso alla riduzione dell’orario di lavoro rispetto alla sospensione (art. 11);
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la riduzione del 10% sul contributo ordinario pagato su ogni lavoratore. In particolare, l’aliquota del contributo pagato da tutte le imprese indipendentemente dall’utilizzo della cassa passa: da 1,90% a 1,70% della retribuzione per le imprese fino a 50 dipendenti; da 2,20% a 2% per quelle sopra i 50; da 5,20% a 4,70% per le imprese dell’industria e artigianato edile. Inoltre, viene previsto che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, il limite dimensionale in base al quale è dovuto il contributo ordinario è determinato sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell’anno precedente dichiarato dall’impresa. Per le imprese che si sono costituite nel corso dell’anno solare occorre fare riferimento al numero di dipendenti in forza alla fine del primo mese di attività. Per tutte le altre imprese occorre presentare una nuova dichiarazione solo nel caso in cui si verifichino eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano ai fini del limite predetto (art. 12);
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la semplificazione della procedura di concessione delle integrazioni salariali ordinarie: la domanda deve essere presentata telematicamente all’Inps entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; nel caso in cui non venga rispettato tale termine, l’eventuale trattamento non potrà avere luogo per i periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita totale o parziale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita. Inoltre, viene previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il trattamento sarà concesso dalla sede INPS territorialmente competente, senza previa deliberazione della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni (art. 15).
Capo III, artt. da 18 a 25
In merito al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), rimane confermato l’attuale ambito applicativo dell’istituto, mentre tra i principali interventi si evidenziano:
- la razionalizzazione della disciplina concernente le causali di concessione del trattamento: l’intervento straordinario di integrazione salariale può essere concesso per una delle seguenti tre causali (art. 19):
- riorganizzazione aziendale (che riassorbe le attuali causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale);
- crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
- contratti di solidarietà: pertanto, gli attuali contratti di solidarietà di tipo “A” (previsti per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS), diventano una causale di quest’ultima.
- la revisione della durata massima della CIGS e dei contratti di solidarietà; nello specifico (art. 20):
- per la causale di riorganizzazione aziendale viene confermata l’attuale durata massima di 24 mesi anche continuativi per ciascuna unità produttiva, in un quinquennio mobile, eliminando però la possibilità, attualmente in vigore, di concedere le c.d. “proroghe complesse”, cioè due proroghe della durata massima di 12 mesi ciascuna;
- per la causale di crisi aziendale e per ciascuna unità produttiva viene confermata la durata massima di 12 mesi anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione;
- per la causale relativa alla stipula di contratto di solidarietà e per ciascuna unità produttiva viene confermata la durata massima di 24 mesi anche continuativi in un quinquennio mobile che può essere estesa a 36 mesi, anche continuativi; ciò in quanto viene previsto, come abbiamo visto sopra, che la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, sia computata nella misura della metà. Oltre tale limite, la durata di tali trattamenti viene computata per intero.
- per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato; e ciò, al fine di favorire la rotazione nella fruizione del trattamento di CIGS. Tale disposizione non opera per un periodo transitorio di 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto. In caso di contratto di solidarietà le integrazioni salariali sono autorizzate per ciascun lavoratore fino al massimo del 70% delle ore lavorabili. Inoltre, viene previsto che, in deroga a quanto disposto dall’art. 4, possa essere autorizzata, per un limite massimo di 6 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, una prosecuzione della durata del trattamento di CIGS, qualora all’esito del programma di crisi aziendale l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale (art. 21, co. 4);
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l’obbligo, in sede di consultazione sindacale, per le parti di dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà (art. 22);
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così come per la CIGO, vengono, inoltre, previste delle semplificazioni in merito alla modalità e alle tempistiche di presentazione (7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento) della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 25).
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2. Fondi di solidarietà
Titolo II, da artt. 26 a 40
In materia di Fondi di solidarietà, già previsti dalla Riforma Fornero per estendere gli strumenti di integrazione salariale anche in favore di lavoratori addetti a settori per cui non opera la cassa integrazione, viene ripresa la disciplina nonché il sistema introdotto dalla suddetta Riforma al fine di garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori interessati. Le principali novità riguardano:
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l’obbligo di istituzione dei Fondi, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti (attualmente tale obbligo è previsto, ai sensi della Legge n. 92/2012, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti). Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. I Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2015 (art. 26, co. 7).
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l’Istituzione presso l’Inps del Fondo di Integrazione Salariale (art. 28-29) che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sostituirà il già previsto fondo di solidarietà residuale (ossia il fondo che opera per tutti i settori che, oltre a non rientrare nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali). Dalla predetta data sono:
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assicurati anche i dipendenti di imprese oltre i 5 dipendenti, a fronte del pagamento di un’aliquota dello 0,45% della retribuzione a partire dal 2016 (per le imprese oltre i 15 dipendenti l’aliquota sarà dello 0,65%);
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previste due distinte prestazioni:
a) l’assegno di solidarietà: si tratta di una integrazione salariale corrisposta, per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile, ai dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le OO.SS. comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’art. 24, L. n. 223/1991 o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 31). I datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarietà per gli eventi di sospensione o riduzione di lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016 (art. 29, u.c.);
b) l’assegno di integrazione salariale: viene previsto, per le causali riconducibili alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria ad esclusione delle intemperie stagionali, un trattamento della stessa misura di quello previsto per la Cassa integrazione guadagni ordinaria in misura non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile (art. 30).
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3. Diposizioni transitorie e finali
Titolo III (artt. da 41 a 44)
L’ultimo titolo reca le disposizioni transitorie e finali.
In particolare, l’art. 41 reca norme transitorie per gli accordi già stipulati:
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le casse integrazioni straordinarie conseguenti alle consultazioni già concluse alla data di entrata in vigore del decreto, mantengono le durate previste dalla normativa vigente alla data delle consultazioni stesse, ma i trattamenti riguardanti i periodi successivi alla data di entrata in vigore del decreto verranno considerati ai fini del computo della durata massima dei 24 mesi di cui all’art. 4;
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la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale può essere autorizzata, di concerto dal Ministro del Lavoro e dal Ministro dell’economia, con specifico riguardo agli accordi conclusi entro il 31.5.2015 in sede governativa relativi a “casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale ed il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale”.
Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e troverà applicazione, salvo diversamente indicato, per i trattamenti richiesti a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Si osservi ancora che, ai sensi dell’art. 43, ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all’art. 4, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in vigore del decreto in esame si computeranno per la sola parte del periodo autorizzato successiva alla medesima data.